14 dicembre, 2011

Relazione della Commissione (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 14 dicembre 2011); BARETTA Pier Paolo, Relatore per la Commissione V Bil

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Bilancio presentata oggi

Ho estrapolato L'art.24 nei commi che ci interessano.
A una prima lettura mi sembra che viene rimandato tutto ai prossimi tre mesi
in attesa di reperire nuove risorse, ad oggi la novita' è che è stata spostata la
data dal 31/10 al 4/12 cosa che per noi non cambia nulla inquanto abbiamo
le firme x mobilita' il 19pv . Quindi apparentemente viene rimandato tutto ai prox tre mesi.
Naturalmente non sono un esperto in leggi e soprattuto in quelle previdenziali,
bisognerà che qualcuno ci dia indicazioni più precise.

un Saluto Walter Scopetoni
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c) per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione della nuova
disciplina previdenziale, di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, oltre a
prevedere una clausola che consenta di ampliare il numero dei tutelati
ove si rendesse necessario, si valuti l’opportunità di individuare la
decorrenza degli accordi sindacali alla data di entrata in vigore del
decreto-legge e l’estensione delle tutele concernenti i previgenti
requisiti ad altre particolari condizioni di disagio e disabilità, anche
con riferimento a quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo 24;

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al comma 14 all’alinea, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle
seguenti: « del presente decreto » e le parole: « nonché nei limiti del
numero di 50.000 lavoratori beneficiari, » sono sostituite dalle seguenti:
« nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla
base della procedura ivi disciplinata, »;

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al comma 14:
all’alinea, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle
seguenti: « del presente decreto » e le parole: « nonché nei limiti del
numero di 50.000 lavoratori beneficiari, » sono sostituite dalle seguenti:
« nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla
base della procedura ivi disciplinata, »;
alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: « 31 ottobre 2011 » sono
sostituite dalle seguenti: « 4 dicembre 2011 »;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché
ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di
solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico
dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età,
ancorché maturino prima del compimento della predetta età i
requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto »;
alla lettera d), la parola: « lavoratori » è sostituita dalle seguenti:
« ai lavoratori »;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; ai fini
della presente lettera l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato
prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate
le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe
a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio »;

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il comma 15 è sostituito dal seguente:
« 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del
comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo
numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio
di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240
milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,
1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno
2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per
l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli Enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi
del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14.
Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i
lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma
14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di
cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente
il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1o
gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al
comma 12 »;

SLC-CGIL Grosseto

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