25/10/2011
Destinatari
Ai responsabili MdL e Previdenza:
- Regionali Cgil
- Camere comprensoriali del lavoro
- Federazioni nazionali di categoria
Al Sistema Servizi Cgil
Agli Uffici e Dipartimenti confederali
Con messaggio n. 20062 del 21 ottobre, allegato, l'INPS ha finalmente definito la lista dei 10000 derogati, dando indicazioni operative alle sedi territoriali per la verifica degli elenchi.
La positività del messaggio INPS, purtroppo,finisce qui, visto che l'Istituto fa riserva di successive istruzioni per la liquidazione delle pensioni per coloro che hanno presentato la domanda con decorrenza 1 luglio e 1 ottobre 2011, mentre per quanto riguarda coloro che eccedono la lista dei 10000 l'INPS si è premurato di specificare che il mantenimento delle prestazioni a sostegno del reddito sarà garantito solo previa emanazione del decreto interministeriale (Lavoro e Tesoro) previsto dal comma 5 bis della legge 122 del 2010. L'INPS quindi non è stato autorizzato dal Ministero del lavoro a pagare i mesi di settembre e ottobre, con la conseguenza che molti lavoratori resteranno senza alcun sostegno economico.
Nel messaggio INPS, inoltre, vi sono altre spiacevoli sorprese. L'Istituto ha infatti sempre affermato che una volta individuati e verificati i 10000 le sedi territoriali avrebbero inviato agli interessati la certificazione del diritto a pensione. Nel messaggio in questione, invece, si parla di una semplice “informativa” che viene inviata agli interessati direttamente dalla Direzione generale dell'INPS. Tale informativa non certifica alcunché, visto che l'istituto prevede (con l'allegato 2) la possibilità di cambiare l'informativa stessa annullando la precedente comunicazione! Nel messaggio l'INPS precisa che l'informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia verrà inviata tre mesi prima della finestra di accesso al pensionamento. E' onere del lavoratore far presente nella domanda di pensione che vuole avvalersi della salvaguardia. L'INPS ha poi precisato che sono in corso di spedizione le comunicazioni relative ai lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione con decorrenza nel 2011 e nel gennaio 2012.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'elenco dei 10000 l'INPS ha ribadito quanto previsto dal comma 6 dell'art.12 della legge 122 del 2010 e cioè che il monitoraggio dei 10000 deve essere fatto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS ha quindi precisato i criteri in base ai quali ha redatto gli elenchi da inviare alle strutture territoriali per la verifica del conto assicurativo:
lavoratori in mobilità ordinaria, cessati dal lavoro alla data del 30 aprile 2010, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011. A tale proposito non condividiamo l'interpretazione data dall'INPS, visto che la legge 122 del 2010 parla di lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Ciò, a nostro avviso, significa che l'Inps avrebbe dovuto prendere a riferimento, per una corretta applicazione della legge 122 del 2010, (salvaguardia dei 10000 e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito fino al raggiungimento della nuova decorrenza della pensione prevista dalla finestra mobile di 12 mesi) tutti gli accordi sindacali sottoscritti prima del 30 aprile 2010, anche se i lavoratori sono stati collocati in mobilità ordinaria successivamente a tale data. Rispetto a tali lavoratori l'INPS invece precisa soltanto che, in attesa di un'ulteriore rilevazione, le sedi potranno segnalare i lavoratori cessati successivamente al 30 aprile 2010, previa verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;
lavoratori in mobilità lunga (legge 176 del 1998,legge 81 del 2003, legge 296 del 2006) e destinatari della legge 127 del 2006, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011;
lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1 maggio.
Dal messaggio INPS si evince che “ la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione n. 10000, è il 30 ottobre 2008” (data del tutto casuale, raggiungimento dei 10000) e che potranno usufruire della salvaguardia tutti i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 ottobre 2008. I lavoratori cessati dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010 sono stati, invece, segnalati dall'INPS ai Ministeri del lavoro e del Tesoro per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale previsto dal comma 5 bis della legge 122 del 2010, mentre l'Istituto non ha ancora effettuato alcuna rilevazione per coloro che sono cessati dal lavoro successivamente al 30 aprile 2010.
E' evidente come si sia di fronte ad una lettura riduttiva delle stesse norme di legge da parte dell'Istituto, e che la perdurante assenza del decreto interministeriale rischi di collocare molti lavoratori in un “limbo senza reddito” inaccettabile sotto ogni profilo. Vi ricordiamo altresì che in data 28 settembre 2011 avevamo scritto unitariamente al Ministro e all'Inps affinché fosse comunque assicurata a tutti i lavoratori che terminassero la permanenza in mobilità la prosecuzione dell'indennità, cosa che è espressamente negata dal messaggio 20062.
Stiamo intervenendo sull'Inps affinché modifichi il messaggio, abbiamo chiesto a Cisl e Uil di reiterare la richiesta d'incontro al Ministro, e segnalato la cosa a parlamentari affinché ne facciano oggetto di interrogazioni e altre azioni parlamentari, tra cui anche la prosecuzione per il 2012 della copertura della mobilità per chi si trovasse escluso dalla lista dei 10000.
A livello territoriale va tenuta viva l'attenzione sul tema, e assicurata la tutela a tutti coloro i quali si rivolgeranno alle nostre sedi e ai nostri servizi
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