ABBIAMO DECISO DI APRIRE QUESTO SPAZIO PER POTER DISCUTERE DEI PROBLEMI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEI TECNICI TELECOM CHE OPERANO IN OPEN ACCESS, QUESTO VUOLE ESSERE UN LUOGO DI DISCUSSIONE E CONDIVISIONE DELLA NOSTRA ATTIVITA'.
"Avere un problema e cercare di risolverlo da soli è avarizia, accorgersi che il mio problema è anche di altri e cercare di risolverlo insieme, questo è politica" DON MILANI
29 ottobre, 2011
Seminario SLC CGIL"il ruolo delle reti di nuova generazione per lo sviluppo e la crescita" ; ROMA 25 OTTOBRE
Relazione Genovesi Seminario 25 Ottobre 2011
ARTICOLO DEL CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI SUL SEMINARIO
Corriere Delle Comunicazioni Articolo 25-10-11
Slides di Francesco Vatalaro (Comitato Ngn dell'Agcom)
Presentazione cgil vatalaro
26 ottobre, 2011
Circolare su 10000 lavoratori in mobilità "derogati"
Destinatari
Ai responsabili MdL e Previdenza:
- Regionali Cgil
- Camere comprensoriali del lavoro
- Federazioni nazionali di categoria
Al Sistema Servizi Cgil
Agli Uffici e Dipartimenti confederali
Con messaggio n. 20062 del 21 ottobre, allegato, l'INPS ha finalmente definito la lista dei 10000 derogati, dando indicazioni operative alle sedi territoriali per la verifica degli elenchi.
La positività del messaggio INPS, purtroppo,finisce qui, visto che l'Istituto fa riserva di successive istruzioni per la liquidazione delle pensioni per coloro che hanno presentato la domanda con decorrenza 1 luglio e 1 ottobre 2011, mentre per quanto riguarda coloro che eccedono la lista dei 10000 l'INPS si è premurato di specificare che il mantenimento delle prestazioni a sostegno del reddito sarà garantito solo previa emanazione del decreto interministeriale (Lavoro e Tesoro) previsto dal comma 5 bis della legge 122 del 2010. L'INPS quindi non è stato autorizzato dal Ministero del lavoro a pagare i mesi di settembre e ottobre, con la conseguenza che molti lavoratori resteranno senza alcun sostegno economico.
Nel messaggio INPS, inoltre, vi sono altre spiacevoli sorprese. L'Istituto ha infatti sempre affermato che una volta individuati e verificati i 10000 le sedi territoriali avrebbero inviato agli interessati la certificazione del diritto a pensione. Nel messaggio in questione, invece, si parla di una semplice “informativa” che viene inviata agli interessati direttamente dalla Direzione generale dell'INPS. Tale informativa non certifica alcunché, visto che l'istituto prevede (con l'allegato 2) la possibilità di cambiare l'informativa stessa annullando la precedente comunicazione! Nel messaggio l'INPS precisa che l'informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia verrà inviata tre mesi prima della finestra di accesso al pensionamento. E' onere del lavoratore far presente nella domanda di pensione che vuole avvalersi della salvaguardia. L'INPS ha poi precisato che sono in corso di spedizione le comunicazioni relative ai lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione con decorrenza nel 2011 e nel gennaio 2012.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'elenco dei 10000 l'INPS ha ribadito quanto previsto dal comma 6 dell'art.12 della legge 122 del 2010 e cioè che il monitoraggio dei 10000 deve essere fatto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS ha quindi precisato i criteri in base ai quali ha redatto gli elenchi da inviare alle strutture territoriali per la verifica del conto assicurativo:
lavoratori in mobilità ordinaria, cessati dal lavoro alla data del 30 aprile 2010, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011. A tale proposito non condividiamo l'interpretazione data dall'INPS, visto che la legge 122 del 2010 parla di lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Ciò, a nostro avviso, significa che l'Inps avrebbe dovuto prendere a riferimento, per una corretta applicazione della legge 122 del 2010, (salvaguardia dei 10000 e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito fino al raggiungimento della nuova decorrenza della pensione prevista dalla finestra mobile di 12 mesi) tutti gli accordi sindacali sottoscritti prima del 30 aprile 2010, anche se i lavoratori sono stati collocati in mobilità ordinaria successivamente a tale data. Rispetto a tali lavoratori l'INPS invece precisa soltanto che, in attesa di un'ulteriore rilevazione, le sedi potranno segnalare i lavoratori cessati successivamente al 30 aprile 2010, previa verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;
lavoratori in mobilità lunga (legge 176 del 1998,legge 81 del 2003, legge 296 del 2006) e destinatari della legge 127 del 2006, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011;
lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1 maggio.
Dal messaggio INPS si evince che “ la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione n. 10000, è il 30 ottobre 2008” (data del tutto casuale, raggiungimento dei 10000) e che potranno usufruire della salvaguardia tutti i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 ottobre 2008. I lavoratori cessati dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010 sono stati, invece, segnalati dall'INPS ai Ministeri del lavoro e del Tesoro per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale previsto dal comma 5 bis della legge 122 del 2010, mentre l'Istituto non ha ancora effettuato alcuna rilevazione per coloro che sono cessati dal lavoro successivamente al 30 aprile 2010.
E' evidente come si sia di fronte ad una lettura riduttiva delle stesse norme di legge da parte dell'Istituto, e che la perdurante assenza del decreto interministeriale rischi di collocare molti lavoratori in un “limbo senza reddito” inaccettabile sotto ogni profilo. Vi ricordiamo altresì che in data 28 settembre 2011 avevamo scritto unitariamente al Ministro e all'Inps affinché fosse comunque assicurata a tutti i lavoratori che terminassero la permanenza in mobilità la prosecuzione dell'indennità, cosa che è espressamente negata dal messaggio 20062.
Stiamo intervenendo sull'Inps affinché modifichi il messaggio, abbiamo chiesto a Cisl e Uil di reiterare la richiesta d'incontro al Ministro, e segnalato la cosa a parlamentari affinché ne facciano oggetto di interrogazioni e altre azioni parlamentari, tra cui anche la prosecuzione per il 2012 della copertura della mobilità per chi si trovasse escluso dalla lista dei 10000.
A livello territoriale va tenuta viva l'attenzione sul tema, e assicurata la tutela a tutti coloro i quali si rivolgeranno alle nostre sedi e ai nostri servizi
25 ottobre, 2011
MESSAGGIO INPS SU 10000 DEL 21-10-2001
Testo Mail Informale
Carissimi,
vi allego il messaggio inps di venerdì scorso sui criteri di composizione dei 10000 "esonerati" dall'allungamento delle finestre pensionistiche. Si tratta di un messagio fortememnte negativo per le seguenti ragioni:
1. l'interpretazione della legge è quantomeno discutibile, in quanto prende in considerazione ESCLUSIVAMENTE coloro che siano stati licenziati entro il 30 aprile 2010 (e Non previsti come collocabili in mobilità da accordi stipulati entro il 30 aprile);
2. la lettera che l'Inps scrive NON è una certificazione del diritto, ma un semplice avviso al cittadino, che deve presentare domanda, ed è a rischio di vedersela respingere, ED IN OGNI CASO NON HA REDDITO IN QUESTO PERIODO PERCHÉ LA MOBILITÀ GLI FINISCE;
3. il Messaggio non dà alcuna certezza a chi dovesse risultare "eccedente" il numero di 10000, dato che rinvia tutto a futuri messaggi DOPOCHÉ IL DECRETO APPOSITO SARÀ EMANATO, il che significa che nel frattempo chi finisce la mobilità e non rientra in quei calcoli dei 10000 campa d'aria.
Essendo queste risposte del tutto insoddisfacenti rispetto a quanto da noi scritto nella lettera unitaria di richiesta d'incontro inviata a Sacconi/Mastrapasqua, stiamo chiedendo a Cisl e Uil di riscrivere unitariamente facendolo presente e chiedendo con forza l'incontro. E' evidente che noi lo faremo in ogni caso, e domani solleveremo il problema nella riunione del CIV Inps. Stiamo anche contattando parlamentari per le interrogazioni del caso,
un caro saluto
Claudio Treves
TESTO MESSAGGIO 20062; RIFFA DEI DIRITTI SU GENTILE CONCESSIONE DI SACCONI/TREMONTI &CO.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 21-10-2011
Messaggio n. 20062
Allegati n.3
OGGETTO:
Verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze (c.d diecimila) (articolo 12, commi 5 e 5bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122).
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
SOMMARIO:
PREMESSA
1 GRADUATORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI
1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi
2 CRITERI DI VERIFICA DEL DIRITTO
2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria
2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga
2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria
2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo
2.5 Implementazione della procedura UNICARPE
2.5.1 Prelievo della domanda
2.5.2 Istruttoria
2.5.3 Conto calcolato
2.5.4 Verifica del diritto
2.5.5 Acquisizione dati
2.5.6 Definizione
2.6 Prenotazione del diritto
3 ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
4 LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SENSI DELLA SALVAGUARDIA
5 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
6 ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DELLE INDENNITA’ DI MOBILITA’ ORDINARIA, LUNGA E PER ULTRACINQUANTENNI RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEI COMMI 5 E 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
PREMESSA
Con le circolari n. 126 del 25 settembre 2010 e n. 53 del 16 marzo 2011 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Con la circolare n. 90 del 24 giugno 2011 convalidata dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione in oggetto.
Successivamente sono stati forniti alle strutture territoriali, per il tramite delle direzioni regionali, gli adempimenti propedeutici per la predisposizione della graduatoria dei destinatari.
Con il presente messaggio si riassumono le modalità di effettuazione della verifica dei requisiti per l’applicazione della salvaguardia e le conseguenti modifiche apportate alla procedura UNICARPE.
La procedura è stata inoltre implementata per consentire di individuare, per ogni soggetto, sia la decorrenza previgente, sia quella ai sensi della legge 122/2010.
Tale implementazione si è resa necessaria perdeterminare il periodo di prolungamento della prestazione a sostegno, di cui al comma 5 bis della citata legge n.122/2010, tra la vecchia e la nuova finestra.
1. GRADUATORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI
L’articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n.176/1998, n.81/2003 e n.296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che al 31 maggio 2010 ( data di entrata in vigore del Decreto legge 78/2010 ) risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n.127.
L’articolo 12, comma 6, della citata legge precisa che il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia deve essere effettuato sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
La data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al benefico della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008.
A seguito dell’attività di verifica curata dalle sedi, è in fase di rilascio la graduatoria dei lavoratori che, facendone richiesta all’atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento pensionistico sulla scorta del previgente regime delle decorrenze.
Si rammenta che la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.
Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento.
L’art.12, comma 5 bis, della legge in argomento, introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, co.1, lett. a), del D. L. n. 185 del 2008, convertito in Legge n. 2 del 2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.
Tale intervento è destinato ai lavoratori di cui alle lettere a) b) c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere.
In particolare, la durata delle prestazioni già in essere a favore delle suddette categorie di beneficiari è prorogata per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 del D.L. n.78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n.122 del 2010 e integrato dalla legge n.220 del 2010 e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilitodall’articolo medesimo.
I lavoratori destinatari della normativa di cui all’art.12 co.5 bis in esame sono coloro che nella graduatoria come sopra predisposta si collocano nella posizione successiva al numero 10.000.
1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi
Per la redazione degli elenchi inviati alle sedi per le verifiche del conto assicurativo sono stati individuati i lavoratori:
in mobilità ordinaria, cessati alla data del 30 aprile 2010, per i quali l’indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011.
Sono stati inclusi negli elenchi i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30 aprile 2010, ultima data di stipula degli accordi aziendali utile per l’accesso alla salvaguardia.
In attesa di una ulteriore rilevazione, i lavoratori in mobilità ordinaria licenziati successivamente al 30 aprile 2010 potranno essere segnalati dalle sedi, previa verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;
destinatari di mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006 per i quali l’indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011 e destinatari della legge n.127/2006 per i quali le prestazioni di sostegno al reddito erano in pagamento alla data del 31 gennaio 2011;
destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1° maggio 2010
Dalle liste sono stati espunti i soggetti che, alla data del caricamento in Webdom, risultavano deceduti ovvero titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità.
La norma non ha previsto alcuna ripartizione del plafond dei 10.000 tra le diverse categorie di lavoratori interessati. Pertanto è stato predisposto un unico elenco dei potenziali beneficiari della salvaguardia.
Le posizioni sono state caricate in Webdom a livello centrale con il range di numerazione compreso fra 0000000100000 e 0000000299999,ed in base alla tipologia dei lavoratori, con i prodotti che di seguito si indicano:
Descrizione prodotto
Codice prodotto
(lavorazione in modalità automatica)
salvaguardia mobilità ordinaria nord
MNA
salvaguardia mobilità ordinaria sud
MSA
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.176/1998:
A76
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.81/2003
A81
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.296/2006
A96
salvaguardia lavoratori ultra cinquantenni ex lege n.127/2006
A27
salvaguardia prestazione straordinaria
ESA
Gli elenchi sono stati trasmessi alle strutture territoriali per il tramite delle sedi regionali per la lavorazione degli estratti conto dei soggetti segnalati e la verifica la sussistenza dei requisiti, utilizzando la procedura Unicarpe.
Per le tipologie di conti assicurativi non gestite da Unicarpe, la sede provvede a modificare il prodotto, come da tabella di seguito riportata, per consentirne la lavorazione in modalità non automatica:
Descrizione prodotto
Codice prodotto (lavorazione in modalità automatica)
Codice prodotto (lavorazione in modalità non automatica)
salvaguardia mobilità ordinaria nord
MNA
MNM
salvaguardia mobilità ordinaria sud
MSA
MSM
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.176/1998:
A76
M76
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.81/2003
A81
M81
salvaguardia mobilità lunga ex lege n.296/2006
A96
M96
salvaguardia lavoratori ultra cinquantenni ex lege n.127/2006
A27
M27
salvaguardia prestazione straordinaria
ESA
ESM
A conclusione della fase di gestione di competenza delle Sedi, i nominativi dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti vengono collocati nell’archivio centrale Felpe per la formazione della graduatoria nazionale, ordinata in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro dalla quale hanno avuto origine la mobilità o l’esodo.
Le posizioni non individuate a livello centrale e che, a giudizio degli operatori delle sedi, possono accedere alla salvaguardia, devono continuare ad essere segnalate alla casella di posta elettronica GruppoControlloPensioni con oggetto “salvaguardia legge 122/2010”; effettuate le opportune valutazioni, si provvederà al caricamento delle domande.
Ai lavoratori collocati in posizione utile (da1 a10.000) verrà inviata dalla Direzione Generale l’allegata informativa (allegato 1) circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.
Sono in corso di spedizione comunicazioni relative alle posizioni con decorrenza in salvaguardia compresa tra febbraio 2011 e gennaio 2012.
A riguardo si precisa che:
i lavoratori che al momento dell’invio della comunicazione abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ha dato luogo alla sospensione dell’indennità di mobilità, potranno proseguire l’attività fino al termine del contratto, senza che ciò produca l’esclusione dalla graduatoria;
i lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della salvaguardia, non potranno accettare le offerte di contratti di cui all’articolo 9, comma 1, lett. b) e c), dellalegge n. 223 del1991. In tal caso, la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro, specificato che l’avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione dell’indennità di mobilità o la perdita del diritto alla prestazione a sostegno del reddito, produrrà l’esclusione dalla salvaguardia.
2. CRITERI DI VERIFICA DEL DIRITTO
Per ciascun soggetto incluso negli elenchi occorre verificare preliminarmente che:
non sia deceduto;
non abbia acquisito la titolarità di pensione diretta di anzianità o vecchiaia;
non abbia perfezionato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31 dicembre 2010.
In tali casi la lavorazione della posizione non potrà essere effettuata e la stessa dovrà essere “chiusa senza esito”.
2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, la sede deve verificare che al momento dell’accertamento non sussistano elementi ostativi alla percezione di tale prestazione ed, in particolare, che:
non sussistano situazioni che possono comportare la decadenza dalla mobilità quali la titolarità di pensione diretta e rioccupazione a tempo indeterminato;
se titolare anche di assegno ordinario di invalidità, che non abbia rinunciato alla prestazione di mobilità;
non siano destinatari di un provvedimento in deroga per il quale sia stato omesso l’inserimento del previsto codice di intervento;
non siano destinatari di mobilità cristallizzata ai sensi dell’art. 59, comma 7, lettera c) della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 1-ter della legge n. 176/1998 e dall’art. 45, comma 20, della legge n. 144/1999;
non abbiano in corso una domanda di corresponsione anticipata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991.
Come indicato al punto 1.3 della circolare n. 126 del 2010, ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento, deve essere individuata considerando i periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità fino al 31 maggio del 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a tale data.
In merito si propone il seguente ESEMPIO.
Lavoratore in mobilità ordinaria con durata di 3 anni dal 1 ottobre 2008.
Periodi di sospensione:
1° gennaio 2009 – 31 marzo 2009
1° luglio 2010 – 30 settembre 2010
La data cessazione mobilità diventa:
1 gennaio 2012 a seguito della prima sospensione;
3 aprile 2012 a seguito della seconda sospensione.
La data entro la quale devono essere perfezionati i requisiti pensionistici per l’accesso alla salvaguardia è il 1 gennaio 2012.
La seconda sospensione, successiva al 31 maggio 2010 come precisato nella circolare n. 126 del 2010, non è utile per la determinazione del periodo di fruizione, anche se il lavoratore continuerà a percepire la prestazione fino al 3 aprile 2012.
2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga
Nella categoria dei lavoratori in mobilità lunga sono compresi:
i destinatari di mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
i destinatari della legge n. 127/2006. Si rammenta che per questi ultimi lavoratori, il termine della durata della prestazione di sostegno al reddito era fissato alla decorrenza della pensione ante lege n. 122/2010.
2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria
In merito ai titolari di prestazione straordinaria alla data del 31 maggio 2010, si segnala che il Fondo di solidarietà dei Tributi Erariali (categoria 029-VOESO con codice ente > 900) fa fronte allo slittamento della decorrenza della pensione conseguente alle modifiche normative intervenute nel corso del 2010.
Infatti, come specificato nell’ art.6, comma 4, del D.M. 375/2003, l’assegnazione annua “è destinata anche a far fronte, nell’arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall’art.5, comma 3, in favore di coloro che, all’atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l’assegno straordinario”.
Le posizioni interessate sono state segnalate alle sedi di competenza, che stanno provvedendo a posticipare in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata con riferimento all’art. 12 della legge 122/2010.
2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo
Si riportano di seguito i criteri di trattazione del conto assicurativo.
Il diritto deve essere verificato sulla base delle informazioni agli atti della sede.
Nel caso in cui un lavoratore raggiunga il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia sia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia a carico di una gestione autonoma, la salvaguardia deve essere applicata nella gestione la cui “finestra di accesso” si apre per prima. Il lavoratore mantiene comunque il diritto di accedere alla pensione anche nell’altra gestione in cui matura il diritto, conservando il beneficio della salvaguardia.
Nel caso in cui un lavoratore abbia in corso il pagamento rateale di un riscatto, ovvero di una ricongiunzione, e maturi il requisito contributivo entro la fine della prestazione a sostegno del reddito con il riconoscimento dell’intero periodo riscattato o ricongiunto, può essere accreditato l’intero periodo oggetto di riscatto o ricongiunzione anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’intero onere, esclusivamente ai fini della presente valutazione. A tal fine è possibile procedere all’accredito in ARPA della contribuzione in argomento secondo le modalità indicate con il messaggio n. 1292 del 2011. Resta impregiudicato che, al momento della liquidazione della pensione, si dovrà procedere alla verifica dell’effettivo pagamento dell’intero onere, ovvero a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione.
Ulteriori chiarimenti di carattere normativo dovranno essere richiesti alla Direzione regionale di appartenenza che provvederà all’eventuale inoltro del quesito alla Direzione Centrale Pensioni.
2.5 Implementazione della procedura UNICARPE
Nel menù ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘Salvaguardia L.122’per la trattazione delle domande relative ai soggetti inclusi negli elenchi.
2.5.1 Prelievo della domanda
La procedura effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo per consentire la definizione in via non automatica per i soli casi ad oggi non gestiti in modo completo dalla procedura, che sono:
accertamento diritto in regime internazionale
contribuzione da pescatore autonomo
contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto.
liquidazione con il sistema contributivo
liquidazione nella gestione ex IPOST
Viene controllata la presenza su Felpe di altra certificazione già definita sia ai fini dell’attuale salvaguardia che da quella prevista dalla legge 243/2004.
2.5.2 Istruttoria
In base alla tipologia della domanda e ai dati presenti negli archivi centrali vengono compilati in automatico i campi:
indennità di mobilità lunga L.176/1998, L.81/2003, L.296/2006;
prestazione di sostegno al reddito L. 127/2006;
indennità di mobilità ordinaria aree del nord, aree del sud;
destinatari dei “fondi di solidarietà”, decorrenza assegno straordinario, numero settimane beneficio, data perfezionamento requisiti;
data cessazione attività;
data inizio mobilità;
data cessazione mobilità se non risultano precompilati uno o entrambi i campi relativi alla sospensione della mobilità;
sospensione con data fine successiva al 31 maggio 2010;
sospensione aperta;
data autorizzazione VV, se presente sul conto;
codice cieco dal, se presente in Arpa il codice contributo 180;
altri benefici di legge per esposizione all’amianto, sordomuti/invalidi superiori al 74%, rischio chimico se presenti in Arpa i codici contributo 171, 172, 173, 174, 185.
Sono da compilare a cura dell’operatore i campi:
L. 176/98, accordi entro il 31/3/98 o accordi oltre il 31/3/98;
data accordi, se la data di inizio mobilità è successiva al 30 aprile 2010;
data autorizzazione VV, se non risulta sul conto;
deroga art. 2, comma 3, D.lgs 503/92, per la verifica del requisito contributivo cristallizzato a 780 settimane per il pensionamento di vecchiaia;
codice cieco dal, se non presente in Arpa il codice contributo 180;
invalidità 80% dal, per la verifica del requisito di età per il pensionamento di vecchia con i criteri vigenti anteriormente il D.lgs 503/92;
data cessazione mobilità se risultano precompilati uno o entrambi i campi relativi alla sospensione della mobilità.
La data di cessazione mobilità e le date relative ai periodi di sospensione sono consultabili nella procedura DS-WEB.
L’acquisizione dei dati sopra elencati è funzionale all’accertamento del diritto sia al pensionamento di anzianità che di vecchiaia.
2.5.3 Conto Calcolato
La funzione é presente solo per le domande definite in modo automatico.
Nella trattazione della contribuzione viene calcolata, a partire dall’ultimo contributo presente sull’estratto conto, la contribuzione teorica eventualmente spettante per i periodi di:
mobilità ordinaria, fino alla data cessazione mobilità
mobilità lunga, per la durata massima di un decennio
sostegno al reddito ex lege n.127/2006, fino alla decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010;
assegno straordinario, per la durata massima di un quinquennio.
E’ possibile visualizzare sia il conto calcolato per anzianità che per vecchiaia tramite apposito menù a tendina.
2.5.4 Verifica del diritto
Viene verificato il raggiungimento dei requisiti previsti sia per il pensionamento di anzianità sia per il pensionamento di vecchiaia e vengono stabilite le decorrenze.
Si precisa che, al solo scopo del monitoraggio, la procedura determina le decorrenze del pensionamento con la normativa vigente anche se il raggiungimento dei requisiti viene perfezionato dopo il 31 dicembre 2014.
Attivando l’apposito menù a tendina sono visualizzabili i risultati di entrambe le verifiche, che vengono confrontati e riportati su ciascuna videata.
Si possono verificare i seguenti casi:
i requisiti risultano raggiunti per almeno una tipologia di pensionamento; in questo caso vengono visualizzate le decorrenze più favorevoli con salvaguardia e senza salvaguardia e relativa tipologia di pensione; se la decorrenza più favorevole è senza salvaguardia viene visualizzato il messaggio “decorrenza più favorevole senza salvaguardia L. 122”
i requisiti non risultano raggiunti oppure risultano raggiunti dopo la data di cessazione mobilità ordinaria; in questo caso viene visualizzato il messaggio “ non sussistono i requisiti”
2.5.5 Acquisizione dati
Per le domande da definire in modo non automatico, dopo il pannello ‘Istruttoria’ viene presentato un pannello ‘Acquisizione dati’, selezionabile dall’apposito menù a tendina e diverso per la pensione di anzianità e di vecchiaia
Devono essere acquisiti su entrambi i pannelli:
le decorrenze, con salvaguardia e senza salvaguardia
l’anzianità contributiva distinta per diritto collegato all’età e, in alternativa, diritto con maggiore anzianità (solo per il pensionamento di anzianità) selezionando dal menù a tendina:
- contribuzione da archivi, il totale settimane risultante dall’estratto conto
- contribuzione figurativa teorica
- eventuali maggiorazioni per benefici di legge
- contribuzione estera, inclusa la convenzione applicata
Si precisa che se non risulta raggiunto il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento non devono essere compilati i campi relativi alla decorrenza.
Dopo l’attivazione del bottone ‘Avanti’ vengono effettuate le operazioni di confronto delle decorrenze descritte al punto precedente.
2.5.6 Definizione
L’attivazione del bottone ‘Definisci’ dai pannelli di ‘Verifica diritto’ oppure ‘Acquisizione dati’ consente per ciascuna domanda:
la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;
la chiusura in automatico su Webdom sia per l’accolta che per la respinta;
la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta;
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico (solo per la gestione in modo automatico)
2.6 Prenotazione del diritto
In Felpe è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
tipologia del lavoratore
data cessazione rapporto di lavoro
finestra con la salvaguardia
finestra con il regime ordinario (senza salvaguardia)
La procedura provvede ad ordinare i soggetti sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 30 ottobre 2008 potranno usufruire della salvaguardia.
L’informazione circa la salvaguardia del soggetto viene così evidenziata in FELPE:
Soggetto non salvaguardato
Soggetto salvaguardato lettera non inviata
Soggetto salvaguardato lettera inviata
Gli altri potranno usufruire del beneficio previsto dall’art.12, comma 5 bis, del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro il limite degli stanziamenti previsti dal Ministero, fino alla nuova decorrenza memorizzata in FELPE, previa emanazione del decreto attuativo da parte del Ministero competente.
3 ANNULLAMENTO DELLA “PRENOTAZIONE”
La prenotazione può essere annullata nel caso in cui, successivamente alla verifica con esito positivo, venga accertato:
il decesso;
la titolarità di una pensione diretta di vecchiaia o anzianità;
la mancanza del diritto a seguito di variazione della situazione contributiva;
la decadenza dalla mobilità;
l’avvio di un’attività lavorativa successivamente all’invio della comunicazione di ammissione alla salvaguardia;
la perdita della titolarità dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
la rinuncia espressa al beneficio.
L’annullamento può essere effettuato tramite l’apposita funzione presente su Felpe, selezionando la voce ’Salvaguardia L.122’.
Nel caso risulti già inoltrata la comunicazione circa il beneficio della salvaguardia, e salvo i casi di decesso e titolarità di pensione diretta, dopo la conferma dell’annullamento, dovrà essere inviata all’interessato, a cura della Sede, la comunicazione prodotta in automatico dalla procedura Felpe e da inviare all’interessato a cura della sede nei casi previsti (allegati 2 e 3).
4 LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SENSI DELLA SALVAGUARDIA
L’art. 12, comma 6, della legge 122 del 2010 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del beneficio.
Pertanto, la deroga non viene attribuita d’ufficio, ma solo a seguito della richiesta di avvalimento da parte del lavoratore.
Con successivo messaggio saranno a breve fornite le istruzioni relative alla liquidazione delle pensioni ai sensi della salvaguardia in argomento.
Si segnala intanto che le domande di pensione intese ad ottenete la pensione in funzione della salvaguardia devono essere acquisite in webdom con il prodotto
“Pensione di anzianità ex L. 122 Mobilità”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
Tipo: 0042 – Deroga ex-legge 122
“Pensione di vecchiaia ex L. 122 Mobilità”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo: 0042 – Deroga ex-legge 122
E’ stata prevista un’ ulteriore suddivisione (Tipologia della Richiesta) nei seguenti quattro gruppi:
SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica);
SAM - Deroga ex L. 122 anzianità (manuale);
SVA - Deroga ex L. 122 vecchiaia (automatica);
SVM - Deroga ex L. 122 vecchiaia (manuale).
Nel caso in cui le domande fossero state respinte, l’Inps provvederà direttamente al riesame della domanda.
5 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
Come sopra detto (punto.1) i lavoratori destinatari del beneficio del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art.12 co.5 bis citato sono coloro che nella graduatoria dei potenziali beneficiari della salvaguardia in oggetto si collocano nella posizione successiva al numero10.000.
Al riguardo si precisa che detto beneficio può essere disposto solo previo apposito Decreto Ministeriale di concessione che verrà comunicato con specifico messaggio attuativo.
6 ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DELLE INDENNITA’ DI MOBILITA’ ORDINARIA, LUNGA E PER ULTRACINQUANTENNI RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEI COMMI 5 E 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
Si premette che l’art.12 più volte richiamato, ai commi 1 e2, haintrodotto le nuove decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e si precisa che l’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità spettante.
Si richiama in proposito il messaggio di questo Istituto n. 15953 del 11 luglio 2008.
Di seguito si forniscono istruzioni sulla gestione dell’indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni relativamente all’applicazione dei commi 5 e 5 bis del medesimo articolo 12.
Per quanto riguarda il comma 5, che prevede la salvaguardia delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nel limite di n.10.000 lavoratori beneficiari, si precisa quanto segue.
Lavoratori in mobilità ordinaria ( co. 5 lett. a ):
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all’interno della durata dell’indennità;
- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, il periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione ante lege 122/2010 non può essere indennizzato.
Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (co.5 lett. b):
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010.
Si precisa che gli oneri di mobilità lunga, ove dovuti, dovranno essere richiesti fino a detta data di decorrenza.
Per quanto riguarda il comma 5 bis, che prevede, previo apposito Decreto Ministeriale la concessione del prolungamento del sostegno al reddito fino alla nuova decorrenza della pensione, si precisa quanto segue.
Lavoratori in mobilità ordinaria
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all’interno della durata dell’indennità;
- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, i ratei di mobilità relativi al periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione potranno essere corrisposti solo su disposizione di specifico Decreto Ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.
Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (co.5 lett. b):
- il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010 e la nuova decorrenza della pensione ai sensi della legge n. 122/2010 potrà essere corrisposto solo su disposizione di specifico Decreto Ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.
Si precisa che per detto periodo non dovranno essere richiesti gli oneri di mobilità lunga.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Come saprà, la legge n.122 del 2010 ha modificato le norme che riguardano la finestra di accesso al pensionamento, prevedendo un tempo di attesa maggiore rispetto al precedente regime. La stessa legge, però, ha anche individuato alcune tipologie di lavoratori che potranno accedere alla pensione con le regole precedenti a questa riforma (lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, lavoratori posti in mobilità lunga o lavoratori ultracinquantenni ammessi al programma di reimpiego ex lege n.127/2006 sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, e lavoratori che al 31 maggio 2010 percepivano l’assegno straordinario di sostegno al reddito a carico di uno dei fondi di solidarietà).
Poiché Lei rientra fra le menzionate tipologie di lavoratori, La informiamo che, avendo effettuato una prima verifica della sua posizione anagrafica e contributiva, Lei risulta fra i potenziali beneficiari di questa disposizione, con possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia/anzianità dal 1° mese, anno.
La informiamo che dovrà comunque presentare la domanda di pensione in tempo utile, chiedendo espressamente di voler usufruire della deroga al regime delle decorrenze.
Le ricordiamo infine che, qualora Lei intraprenda un’attività di lavoro dipendente o autonomo dopo aver ricevuto questa comunicazione, perderà il diritto ad avvalersi del beneficio.
Cordiali saluti
Il direttore
COGNOME NOME
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
Allegato N.2
Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge 122/2010).
Da una successiva verifica, tuttavia, è risultato che Lei, al termine della prestazione a sostegno del reddito:
non perfeziona i requisiti di età
non possiede i contributi necessari
per poter usufruire di tale beneficio.
Siamo spiacenti di informarLa che la precedente comunicazione è da considerarsi annullata.
Cordiali saluti
Il direttore
COGNOME NOME
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
Allegato N.3
Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge 122/2010).
Poiché ci risulta che Lei:
ha intrapreso l’attività lavorativa dal XXXXX
non è più titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito
è decaduto dalla mobilità
ha espresso rinuncia al beneficio
siamo spiacenti di comunicarLe che non potrà più accedere alla pensione dal __/__/____, come in precedenza comunicato.
Cordiali saluti
Il direttore
COGNOME NOME
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
24 ottobre, 2011
“Pensione a 67 anni? La bomba previdenziale scoppierà comunque in faccia ai precari”
Nel suo libro descrive un futuro, neppure troppo lontano, in cui i giovani del lavoro nero e del precariato spinto compiranno 65 anni e da lì in poi sbarcheranno il lunario con l’assegno sociale, poco più di 300 euro al mese. Insomma, saranno tecnicamente poveri. E molti altri, che i contributi li avranno regolarmente versati, almeno in parte, rimedieranno pensioni neppure lontanamente paragonabili a quelle dei loro genitori. La povertà sarà uno spettro anche per loro a causa del passaggio dal sistema retributivo (pensione calcolata in base agli ultimi stipendi) al sistema contributivo (pensione legata ai contributi realmente versati durante la vita professionale), combinato con la crescente precarietà del lavoro e la mancanza di crescita economica.
Per questo Walter Passerini, autore insieme a Ignazio Marino di Senza Pensioni. Tutto quello che dovete sapere sul vostro futuro e che nessuno osa raccontarvi (Chiarelettere 2011, 13,90 euro), accoglie con un certo sarcarsmo la proposta di Silvio Berlusconi sull’innalzamento da 65 a 67 anni dell’età pensionabile. “Doveva essere fatto almeno cinque anni fa, invece ci dicevano che andava tutto bene. Dopo tutte le favole che ci hanno raccontato, ora scoprono che bisogna intervenire sulle pensioni”, ironizza Passerini, giornalista economico, fondatore di Corriere Lavoro nei primi anni Novanta e oggi responsabile di “Tuttolavoro”, inserto della Stampa.
“Certo che l’età per le pensioni di vecchiaia va alzata, anche per ragioni demografiche”, continua Passerini, “ma attraverso un processo graduale. Bisogna però mettersi in testa che con le pensioni non si può fare cassa per tamponare il debito pubblico. Quello che è accaduto alle donne dipendenti del pubblico impiego, che con la manovra estiva hanno visto l’età pensionabile alzarsi da un giorno all’altro da 60 a 65 anni, è vergognoso”.
Il colpo che Berlusconi intende sfoderare davanti ai partner europei, insomma, ha le polveri bagnate. Un provvedimento da un lato tardivo e dall’altro incompleto, a maggior ragione se l’intento è innescare sviluppo economico. “In Italia, il dibattito politico sulle pensioni si concentra sempre sulle uscite, mai sulle entrate”. Maggiori risorse possono essere raccolte “colpendo l’evasione contributiva”, ma ancora di più “agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e delle donne”. Se no, dice ancora Passerini, “continuiamo a tappare i buchi, ma non mettiamo più acqua nella vasca. E non usciamo dal paradosso che oggi a pagare le pensioni di chi ha smesso di lavorare sono i precari e gli immigrati”.
Rischiano, e molto, anche le pensioni di anzianità, legate agli anni di contributi versati (e anche queste già ampiamente riformate negli ultimi anni). Sono una particolarità italiana rispetto all’Europa, ma attenzione, ricorda Passerini, “riguardano persone che hanno inziato a lavorare a quindici anni, magari con lunghi periodi di nero, che oggi diventano il capro espiatorio dell’irresponsabilità di un’intera classe politica”.
Irresponsabilità politica, altro tema ricorrente nel libro di Passerini e Marino (quest’ultimo giornalista di Italia Oggi specializzato in previdenza). “Mentre i governi di centrosinistra hanno fatto interventi seri, penso soprattutto alla riforma Dini del 1995″, spiega Passerini, “quelli di centrodestra hanno spostato il cerino sempre più in là, hanno nascosto la polvere sotto il tappeto. Il problema è che chi tocca le pensioni perde consenso. Ma credo che ormai questo governo non abbia la credibilità per fare una riforma vera”. Intanto la “bomba previdenziale” resta innescata, e in mancanza di interventi strutturali seri scoppierà in faccia a quella che in Senza Pensioni è definita “una generazione di sprecati”.
IL FATTO QUOTIDIANO.IT
23 ottobre, 2011
Crisi, ultimatum europeo all'Italia e a B. Premier: "Interverremo sulle pensioni"
MA PRENDITELA CON GLI EVASORI FISCALI COME TE!!!
ASSOSTAMPA, ODG e SLC-CGIL a GROSSETO CONTRO I LICENZIAMENTI A TELETIRRENO E PER UN INCONTRO CON GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE - 21 ottobre 2011
L'ASSOSTAMPA toscana scende a Grosseto per incontrare i lavoratori di Teletirreno raggiunti da qualche settimana da lettere di licenziamento e a seguire per un incontro pubblico con tutti gli operatori dell'informazione. Il Presidente Paolo Ciampi con il vice Nazzareno Bisogni, accompagnati dal tesoriere dell'Ordine Giornalisti della Toscana Michele Taddei, hanno raccolto le preoccupazioni dei lavoratori e concordato con loro le azioni da seguire. L'AST ha dichiarato illegittime (e per questo saranno impugnate) le lettere di licenziamento in un contesto di azienda superiore a 16 dipendenti. La situazione rimane comunque grave e dice il falso chi va affermando il contrario dicendo che tutto sarà come prima. A livello regionale il sindacato ha già sollecitato l'Assessore Simocini per l'apertura di un tavolo di confronto con l'editore Piero Barbagli, da ripetersi anche a livello locale con le istituzioni e il sindacato. Prioritario per il sindacato dei giornalisti è il ritiro delle lettere di licenziamento. I lavoratori non saranno lasciati mai soli, ha proseguito Bisogni, c'è bisogno però del loro impegno, non scartando qualsiasi soluzione. In questa missione difficile ma non impossibile, a loro viene chiesto di non mollare. Nella peggiore delle ipotesi dovranno essere gli ammortizzatori sociali a garantire il più a lungo possibile la loro permanenza nell'ambito della professione. Chi cercasse nel frattempo altre alternative, dovrà farlo da "dentro", mantenendo la speranza di riprendere il proprio ruolo e titolo che sarà sempre garantito dall'ordine. Una volta ripreso il lavoro, il giornalista tornerà ad essere giornalista e se professionista senza nuovi esami. Era presente all'incontro anche la SLC-CGIL con il Segretario Giovanni Lanti che ha riferito che la CGIL regionale sta già affrontando la delicata vicenda ed ha auspicato anche l'impegno dei lavoratori nella difesa della loro occupazione. Il Presidente Ciampi ha chiesto alla città, alle amministrazioni pubbliche e all'imprenditoria locale di fare il possibile per non far spengere una voce importante per l'informazione della Maremma invocando che soprattutto in un momento difficile come questo, la Regione si impegni a favorire gli imprenditori virtuosi che rispettano i contratti e versano regolarmente i contributi dovuti e lasciare indietro gli imprenditori scorretti. Già si sono verificate situazioni poco chiare in Toscana delle quali spetterà alla Magistratura fare luce. Michele Taddei per l'Odg, ha spiegato che l'aumento delle quote dei compensi percepiti per l'iscrizione all'albo, se può apparire un conttrosenso, in realtà vuole essere uno stimolo verso l'innalzameno degli stessi compensi da parte degli editori, proprio per riconoscere più professionale il lavoro svolto dal giornalista.
Nel secondo incontro si è parlato delle varie problematiche riguardanti l'informazione nella provincia di Grosseto. Presente anche la Consigliera Regionale Lucia Matergi che ha ricordato l'impegno profuso dall'emittente Teletirreno in occasione di momenti di difficoltà di altre aziende e perciò oggi la città e la politica dovrebbero dimostrare la stessa attenzione verso questi lavoratori dell'informazione che purtroppo risultano "meno visibili" di quelli di altre realtà grossetane in crisi, come per esempio la Mabro. L'editore di TV9 Stefano D'Errico ha dichiarato che con il digitale terrestre non per forza si riducono le opportunità, ma queste potranno anche aumentare in virtù dei sottocanali, provocando lo scetticismo di Bisogni sulle reali disponibilità di risorse pubblicitarie per tutti. Carlo Vellutini oltre ad augurare il proseguimento dell'attività ai colleghi di Teletirreno, anche per mantenere la stimolante concorrenza ed evitare il rilassamento, ha dato anche una tiratina di orecchie al sindacato che deve fare più attenzione su situazioni di anormalità, dove le aziende eludono i versamenti durc. Sono poi state affrontate problematiche riguardanti gli uffici stampa, anche di enti locali, dove persistono situazioni di mancato rispetto delle funzioni e dei ruoli dei giornalisti oltre a chiusure su sbocchi contrattuali. L'Ast e l'O.D.G. hanno salutato tutti con la promessa di tornare su chiamata ma anche di loro iniziativa.
L.F.
17 ottobre, 2011
Grecia, il governo a caccia di risorse pubblica le liste degli evasori fiscali
Il ministro delle finanze annuncia il primo elenco, mentre il governo si prepara ad affrontare una settimana cruciale. Ecco il piano lacrime e sangue che in settimana arriverà in Parllamento: nuovi tagli a stipendi, posti di lavoro, contratti, pensioni e agevolazioni fiscali
ATENE - Il governo greco prova di tutto per tentare di risanare la dissestata situazione delle finanze pubbliche, anche incrementando con misure eclatanti la caccia agli evasori. Oggi il ministro delle Finanze, Evangelos Venizelos, ha annunciato in Parlamento che molto presto saranno rese note tre liste con i nomi di evasori fiscali.
Il primo elenco sarà pubblicato domani, martedì, e comprende i nomi di coloro che devono allo Stato somme superiori a un milione di euro. Nei prossimi giorni invece sarà resa nota la lista con i nomi di coloro che devono più di 150mila euro e seguirà la lista con i nomi di coloro che, nel corso del 2009, hanno depositato in conti presso banche all'estero capitali superiori ai 150mila euro, denaro che non possono giustificare come reddito.
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12 ottobre, 2011
Banda larga, svaniscono 800 milioni sempre più lontana la nuova rete
In particolare, nella bozza si legge che "eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50% al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 50% ad incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33''.
Il ministero dello Sviluppo economico avrebbe avuto il compito di gestire quei 770 milioni e aveva già alcune idee a riguardo, ma contrastanti rispetto ai desideri di alcuni operatori e dell'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom). Il ministro Paolo Romani continuava ad accarezzare l'idea, infatti, di destinare quei soldi al proprio piano nazionale a banda larghissima (fibra ottica nelle case), il quale però aveva già ricevuto la bocciatura di Telecom Italia e Fastweb. Senza il loro supporto (di Telecom, in particolare, proprietaria dell'attuale rete) era impensabile realizzare il progetto Romani, che appunto doveva basarsi su una nascitura società pubblico-privata ("Fiberco") frutto della collaborazione di tutti i principali operatori.
Un altro colpo al piano Romani è venuto nei giorni scorsi: la milanese Metroweb 2 intende esportare in altre città l'esperienza di Milano, portando fibra nelle case. A cominciare da Bergamo, Brescia, Genova e Piacenza, facendo accordi con le utilities locali. L'idea è di creare una società per la fibra per ogni città (due all'anno), ottenendo i soldi dalle banche e da Cassa depositi e prestiti (fondi pubblici), il cui presidente Franco Bassanini già si è detto interessato all'iniziativa. Bassanini aveva dato l'ok in precedenza al piano Romani: anche per questo motivo il progetto Metroweb sembra adesso eclissarlo. Telecom Italia non parteciperebbe all'investimento ma collaborerebbe alla sperimentazione in quelle città.
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TICKETS SANITARI IN TOSCANA
Come sapete la Regione Toscana, a seguito della disastrosa manovra finanziaria del Governo, ha deciso di escludere dal pagamento più del 60% delle famiglie toscane secondo un criterio di situazione reddituale.
In questa prima fase tale situazione reddituale potrà essere accertata o con l’auto certificazione o con l’ Isee . Dal 1° aprile 2012 varrà solo l'Isee.
E' quindi fondamentale sapere che la compilazione dell'ISEE è una prestazione gratuita per il cittadino.
Crediamo che sia utile diffondere il più possibile questa informazione garantendo l’accesso al servizio svolto dalla Centro Servizi SRL sia attraverso il call center al numero 800-730-800 sia recandosi nelle camere del lavoro CGIL sul territorio.
08 ottobre, 2011
Banda larga, affondo di Metroweb "La rete ultraveloce la facciamo noi"
ROMA - Paolo Romani, ministro dello Sviluppo economico, voleva essere il padre dell'Internet super veloce in Italia come il premier Berlusconi del Ponte di Messina. Ma entrambi dovranno concentrarsi su altri sogni. Il piano di Romani per una banda larghissima conosce nel mare di Capri, è il caso di dire, il suo naufragio. Al convegno organizzato da "Betweeen" sull'isola dei Vip, ecco Telecom formalizzare il suo addio al tavolo di Romani. Questo tavolo puntava a creare una società mista - al suo interno lo Stato e gli operatori di telefonia - che avrebbe costruito "in esclusiva" la preziosa infrastruttura. "Una cosa fuori tempo e fuori luogo", sentenzia ora il presidente di Telecom Franco Bernabè, "ci alziamo per sempre da un tavolo dove tutti litigano". Un posto che ricorda la vecchia "Iritel", i telefoni di Stato, il medioevo dell'economia.
Con singolare tempismo, morto un piano ne nasce un altro. A Capri, prende la parola anche Vito Gamberale, amministratore delegato di F2i (sigla che sta per Fondi italiani per Infrastrutture). Una corazzata finanziaria. La F2i ha in pancia un gioiellino: si chiama Metroweb ed è la società proprietaria di una rete di cavi lunga 7.000 chilometri tra Milano e la Lombardia. Cavi tutti in fibra ottica di quelli che assicurano alle famiglie connessioni Internet degne di un Paese civile. Dice Gamberale: "Possiamo replicare in tutta Italia quello che abbiamo già fatto, e bene, a Milano e in Lombardia". La rete ultra veloce, insomma, "la
facciamo noi". Vito Gamberale assicura che tutte le società di telecomunicazioni saranno coinvolte nel progetto, mentre lo Stato verrebbe frenato nel tentativo di realizzare una "rete pubblica" come poteva andare di moda 20 anni fa. Insomma. Gamberale prova a mandare questo messaggio: no al Piano Romani - vecchio e statalista - e via libera a un progetto che metta in prima linea risorse, energie private. Gamberale è sincero, ma solo in parte. A guardar bene, anche il suo progetto camminerà grazie a qualche soldo pubblico. La Cassa Depositi e Prestiti - controllata da Tesoro - è sponsor della F2i di Gamberale. E la F2i ha pur sempre in tasca 150 milioni di capitali pubblici (pari all'8,1% delle sue disponibilità).
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06 ottobre, 2011
04 ottobre, 2011
Via alla riscossione delle tasse Famiglie nei guai. Salvi i grandi evasori
Uno spettro s’aggira per l’Italia. É quello delle nuove procedure di riscossione che il governo ha garantito all’Agenzia delle entrate e quest’ultima a Equitalia, il suo braccio armato. L’obiettivo, spiegano fonti interne, è portare nel 2012 la quota di evasione recuperata a 13 miliardi di euro (quest’anno dovrebbero essere poco più di 11 miliardi). Già questo obiettivo, peraltro, è puramente numerico: nei miliardi recuperati di cui si parla – solamente il 10,4 per cento dell’evasione “scoperta” – rientra di tutto, dalle multe al bollo del motorino fino alle procedure conciliative con maxi-sconto.
Insomma, non è proprio la guerra totale al nullatenente in Suv di cui si nutre l’immaginario collettivo. In ogni caso, il ministro del Tesoro Giulio Tremonti ha bisogno di soldi per il pareggio di bilancio e tutto fa brodo per aumentare gli incassi di Equitalia, anche i metodi vessatori: ci sono voluti tre interventi legislativi infatti – dalla manovra estiva del 2010 a quella di luglio scorso – ma alla fine il Tesoro è riuscito a mettere in mano ai suoi agenti riscossori una pistola carica. E pazienza se ci sarà qualche vittima.
Fino al 1 ottobre, cioè sabato scorso, la procedura di recupero era la seguente: in caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle entrate preparava la cartella esattoriale, poi passava la pratica a Equitalia che notificava l’inizio della fase esecutiva al contribuente, il quale aveva 60 giorni per pagare o fare ricorso. Tempo medio della procedura: 15-18 mesi al netto dei ricorsi. Ora si passa al cosiddetto “accertamento esecutivo”, che velocizza tutto l’iter: già con la cartella dell’Agenzia delle entrate – nota bene: anche se giace in qualche ufficio postale – partono i 60 giorni di tempo per il contribuente e, al 61esimo, la pratica è esecutiva. A quel punto Equitalia, grazie ad una modifica estiva, dovrà comunque sospendere tutto per 180 giorni. Il tempo medio dunque s’aggira attorno agli otto mesi.
Si trattasse solo di un iter più rapido, però, sarebbe benvenuto, solo che le novità non sono finite. Intanto se il contribuente decide di fare ricorso, dovrà comunque versare entro i famosi 60 giorni un terzo dell’importo contestato. .E poi esiste una larga possibilità per Equitalia di agire in via discrezionale e preventiva nel caso esistano “fondati motivi” di ritenere in pericolo “il positivo esito della riscossione”: dall’ipoteca sulla casa del presunto evasore, al pignoramento dei suoi conti correnti fino alla ganasce fiscali per i veicoli Curioso per uno Stato che ritarda di anni i pagamenti ai suoi fornitori o la restituzione dei crediti fiscali.
“Se questo fosse il trattamento che si riserva all’evasore totale sarebbe anche giusto, ma vale per tutti, anche per una piccola impresa che non riesce a pagare una rata per via della crisi o per uno che ha sbagliato a fare la dichiarazione dei redditi”, spiega al Fatto Antonio Iorio, avvocato tributarista, collaboratore del Sole 24 Ore ed ex direttore delle relazioni esterne proprio per l’Agenzia delle Entrate: “La prima cosa da fare, comunque, è migliorare la qualità degli accertamenti. Bisogna sempre ricordare, infatti, che oggi il 40 per cento circa delle contestazioni vengono poi annullate da un giudice: in questo modo c’è il rischio che l’obbligo di versare un terzo della cartella per avviare il ricorso diventi un onere improprio per le imprese. Pensi ad una piccola azienda accusata di aver evaso o comunque non versato al fisco 2 milioni di euro: deve pagarne in due mesi 700 mila solo per fare ricorso e se non lo fa rischia di vedersi ipotecare gli impianti o pignorare i conti correnti col risultato che le banche le chiudono il credito perché viene segnalata alla centrale rischi”.
Nel mirino, insomma, finiranno le Pmi, che già vivono un rapporto difficile con la pubblica amministrazione. E’ lecito dubitare che la pistola gentilmente fornita da Tremonti verrà usata con prudenza: è stata data proprio per sparare. Le pressioni dal Tesoro e dall’Agenzia delle Entrate, confermano fonti di Equitalia, sono tutte dirette al conseguimento degli obiettivi di budget. Tradotto: gli agenti riscossori dovranno portare a casa l’osso dei 13 miliardi e poco male se nel frattempo un altro pezzo di imprenditoria italiana sarà desertificato o si finirà in realtà per aumentare l’evasione. “I veri evasori – spiegano – non pagano quasi niente e mettono da parte una sorta di fondo rischi con cui poi chiudere una procedura di conciliazione col fisco: con gli sconti che strappano ci guadagnano lo stesso. E così anche chi paga pensa comincia a pensare che farlo sia da fessi”. La reazione dei cittadini – per ora sottotraccia – è di esasperazione: il tono dei commenti sul web, per dire, è lo stesso ad ogni latitudine, dal blog di Beppe Grillo ai siti del Sole, del Giornale o della Repubblica. Per capirci su cosa si rischia, in Sardegna – dove ci fu una sollevazione popolare contro Equitalia già ad aprile – vanno in esecuzione oltre 80mila cartelle: “C’è aria di rivolta”, titola un giornale dell’isola.
il fatto quotidiano.it
03 ottobre, 2011
Il Lingotto uscirà dal primo gennaio 2012 dall'associazione degli industriali. E' quanto emerge da una lettera di Sergio Marchionne a Emma Marcegaglia
Ci sono due rappresentanti dell'arma che si sentono emarginati e inutilizzati nella loro caserma di appartenenza, come ad ogni estrazione giocano in coppia al superenalotto, finchè un bel giorno controllando l'ennesima scheda uno si accorge di una vincita molto importante. A fine turno esce insieme al collega-amico che come ogni giorno è arrabbiato con la vita che stanno facendo, e rivolto a lui ma a voce alta dice:" Lasciali fare questa massa di incapaci, da domani si mette su una caserma per conto nostro".
Parenti di Marchionne?
01 ottobre, 2011
IN PERICOLO 250 MILA CASSINTERATI Se il governo non rifinanzia i sussidi sarà retribuzione zero
di Salvatore Cannavò
Il governo si è sempre vantato di aver messo gli ammortizzatori sociali davanti a tutto.
Ma ora, con la fine dell’anno che si avvicina, sono tanti i lavoratori in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga che non sanno se i fondi per la proroga della loro situazione saranno o meno garantiti.
Per lo meno questo è il timore della Cgil che ha già lanciato l’allarme. “Con la fine dell’anno i finanziamenti finiscono” spiega Fulvio Fammoni della segreteria nazionale della Cgil.
“Serve una nuova proroga per la Cassa integrazione in deroga (Cigd)”, cioè quella supplementare rispetto alla Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e alla cassa integrazione straordinaria, Cigs garantite per difficoltà temporanee o per ristrutturazioni e riorganizzazione produttiva in caso di crisi.
Dal 2009 la cassa integrazione in deroga è di fatto centralizzata e la sua proroga dipende dai decreti del governo. Esattamente quello che la Cgil chiede sia fatto.
Le persone coinvolte non sono poche. Dal bilancio Inps del 2010 risulta che lo scorso anno il numero complessivo di lavoratori coinvolti dai tre regimi di cassa integrazione è stato di 1.559.000 per un utilizzo medio di 2,3 mesi. Il costo complessivo è stato di 5,68 miliardi di euro – tra sussidio diretto e contributi figurativi ai dipendenti – in cui la parte del leone è stata della Cigs, con 2,53 miliardi, seguita dalla Cigo con 1,94 e poi dalla Cassa in deroga con 1,21 miliardi. Effetti tangibili di una crisi che, dal suo scoppio, è già costata in 35 mesi 3,1 miliardi di ore di cassa integrazione.
Ma se all’inizio era la Cigo a crescere di più, dal 2009 le risorse affluiscono soprattutto su Cigs e Cigd indicando chiaramente che non ci si aspetta un’inversione di tendenza nel breve periodo. Per il 2011, infatti, le ore complessive di cassa integrazione autorizzate ammontano a oltre 1 miliardo con un “tiraggio”, cioè un utilizzo effettivo da parte delle imprese di poco meno della metà.
La Cgil stima in circa 500 mila i lavoratori in Cassa integrazione di cui 380 mila in
deroga. Entro dicembre potrebbero essere tra i 150 e i 250 mila i lavoratori che vedono scadere i sussidi.
Articolo integrale sul FattoQuotidiano del 1 ottobre 2011 pag.9