25 marzo, 2011

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE


Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

dal 1 luglio per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 sono state abrogate le norme che prevedevano il trasferimento gratuito per i lavoratori elettrici e telefonici della posizione contributiva presso il regime generale INPS da fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, ed è stato reso oneroso il ricongiungimento verso l’INPS – in precedenza gratuito;

tale modifica ha comportato di fatto, per tutti i lavoratori elettrici e telefonici, il venir meno della possibilità di ottenere il trattamento più favorevole tra quello calcolato con le regole INPS e quello calcolato con le regole del fondo;

ai lavoratori rimane la possibilità di trasferire la propria posizione contributiva all'INPS, ma saranno costretti a pagare costosi oneri di trasferimento o ricongiunzione;

i lavoratori elettrici e telefonici, e in particolare gli operativi e i turnisti, sono dunque ingiustamente penalizzati dalla normativa vigente, dato che se non pagheranno gli oneri di trasferimento verso l’INPS otterranno trattamenti erogati dai rispettivi Fondi che potrebbero essere molto inferiori a quelli percepiti, a parità di contribuzione e retribuzione, dai lavoratori dipendenti iscritti all'INPS;

ancora più grave è la condizione dei lavoratori assunti presso aziende telefoniche nel periodo che va dal 21 febbraio 1992 al 31 dicembre 1999 o presso aziende elettriche dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1999. I periodi maturati all’INPS precedentemente all'assunzione in azienda elettrica o telefonica, infatti, non sono riconoscibili gratuitamente al Fondo: con l'introduzione delle norme citate non è più possibile trasferire gratuitamente all'INPS la posizione Fondo;

per maturare il diritto a pensione dunque, questi lavoratori si troveranno nella condizione di essere obbligati alla ricongiunzione o al trasferimento oneroso nell'una o nell'altra direzione oppure ad accontentarsi di un calcolo contributivo molto inferiore ricorrendo alla totalizzazione con un'attesa, rispetto alla maturazione del diritto, di 18 mesi;

stessa sorte infine subiscono i lavoratori che da azienda elettrica sono passati ad azienda telefonica o viceversa. Tali fondi sono infatti impermeabili l'un l'altro e non consentono l'erogazione di trattamenti come i supplementi o la pensione supplementare per gli spezzoni contributivi non valorizzati nella pensione principale;

nel corso della discussione al Senato del decreto “Milleproroghe”, il Governo ha inopinatamente respinto gli emendamenti presentati dall’opposizione che avrebbero potuto porre rimedio alla grave discriminazione subita dai lavoratori elettrici e telefonici a causa dell’applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010;

nella discussione del medesimo provvedimento alla Camera è, comunque, stato accolto un Ordine del Giorno (prima firma On. V. A. Fontana) che impegna il Governo a ricercare, mediante un confronto con le parti sociali interessate e con gli enti previdenziali competenti, misure in grado di affrontare e risolvere il problema attraverso una adeguata revisione delle norme in materia di totalizzazione e di allargamento dei suoi effetti;

si chiede di sapere:
se il Ministro, dopo aver ignorato le legittime richieste dei sindacati esposte anche in occasione di audizioni presso le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, intenda intervenire per sanare una discriminazione intollerabile che danneggia migliaia di lavoratori; se il Ministro non ritenga opportuno e necessario convocare al più presto un tavolo con le parti sociali coinvolte per risolvere il problema, per prevenire l’ampio contenzioso legale annunciato dai sindacati per contrastare gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010 e salvaguardare il diritto a una pensione equa per i lavoratori coinvolti.


PASSONI, BLAZINA , ADRAGNA, GHEDINI, NEROZZI

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