INFORMATIVA URGENTE
DECRETO N.78 del 31 Maggio 2010: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività
NOTA SU:
· LAVORATORI IN MOBILITA’ E DIRITTO ALLA PENSIONE;
· MODIFICA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE.
Pensioni di vecchiaia e di anzianità: una sola finestra mobile a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza: non ce n’era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti. La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui.
Le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale.
COSA SUCCEDE ADESSO?
Le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:
Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione |
Lavoratori dipendenti | |
31 marzo | 1° luglio stesso anno |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo |
Le finestre di accesso alla pensione di anzianità previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:
| Con meno 40 anni di contributi | |
| Decorrenza della pensione | |
| Requisiti maturati entro il | Lavoratori dipendenti |
| 30 giugno | 1° gennaio anno successivo |
| 31 dicembre | 1° luglio anno successivo |
Con almeno 40 anni di contributi | |
Decorrenza della pensione | |
Requisiti maturati entro il | Lavoratori dipendenti |
31 marzo | 1° luglio stesso anno se 57 anni di età entro il 30 giugno |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno se 57 anni di età entro il 30 settembre |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo |
Tali finestre rimangono in vigore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010.
Nota bene: ricordiamo che il diritto alla pensione di anzianità matura o quando si hanno almeno 40 anni di contributi (di cui almeno 35 con contribuzione effettiva) a prescindere dall’età o, in alternativa, quando il lavoratore raggiunge la cosiddetta “quota” formata dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, fermi restando il limite minimo di 35 anni di contributi e un’età anagrafica minima (dal 1 luglio al 31 dicembre 2010 la quota è “95” e l’età minima è 59 anni, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 la quota sarà di “96” con l’età minima di 60 anni, dal 1 Gennaio 2012 in poi la quota sarà “97” con età minima di 61 anni).
Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità.
Tale finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).
La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.
Nel testo del decreto legge (n. 78 del 31 maggio 2010, articolo 12) infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici. La norma, a nostro avviso, viola i principi costituzionali.
Inoltre le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.).
La norma è estremamente penalizzante, non si capisce veramente perché coloro che raggiungono il diritto a pensione con la totalizzazione debbano essere ancora più penalizzati degli altri lavoratori: se ad esempio la totalizzazione opera solo tra fondi o gestioni relative ai lavoratori dipendenti, come molte volte accade, è veramente perverso applicare la finestra più lunga prevista per gli autonomi.
Facciamo un esempio: una lavoratrice compie 65 anni a gennaio 2011 e chiede la pensione con il cumulo dei contributi (ricordiamo che per poter ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione è necessario avere 65 anni e 20 anni di contribuzione): con la vecchia normativa, raggiungendo il diritto a pensione solo con il cumulo dei contributi avrebbe avuto diritto alla pensione dal 1° febbraio 2011, con l’applicazione delle nuove finestre avrà diritto a pensione dal 1° agosto 2012. È evidente il peggioramento.
Facciamo rilevare, inoltre, che la situazione diventa ancora più pesante di oggi per i lavoratori con contribuzione mista: basta infatti anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione e si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Pubblichiamo di seguito le tabelle che confrontano sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che cosa succede con l’applicazione delle nuove finestre rispetto alla situazione precedente.
LAVORATORI DIPENDENTI | |||||||
Anzianità con meno di 40 anni di contributi | Vecchiaia | ||||||
Requisiti maturati entro (2011) | Uscita con attuali finestre | Uscita con nuovo sistema | Mesi in più | Uscita con attuali finestre | Uscita con nuovo sistema | Mesi in più | |
Gennaio | Gennaio 2012 | Febbraio 2012 | 1 | Luglio 2011 | Febbraio 2012 | 7 | |
Febbraio | Gennaio 2012 | Marzo 2012 | 2 | Luglio 2011 | Marzo 2012 | 8 | |
Marzo | Gennaio 2012 | Aprile 2012 | 3 | Luglio 2011 | Aprile 2012 | 9 | |
Aprile | Gennaio 2012 | Maggio 2012 | 4 | Ottobre 2011 | Maggio 2012 | 7 | |
Maggio | Gennaio 2012 | Giugno 2012 | 5 | Ottobre 2011 | Giugno 2012 | 8 | |
Giugno | Gennaio 2012 | Luglio 2012 | 6 | Ottobre 2011 | Luglio 2012 | 9 | |
Luglio | Luglio 2012 | Agosto 2012 | 1 | Gennaio 2012 | Agosto 2012 | 7 | |
Agosto | Luglio 2012 | Settembre 2012 | 2 | Gennaio 2012 | Settembre 2012 | 8 | |
Settembre | Luglio 2012 | Ottobre 2012 | 3 | Gennaio 2012 | Ottobre 2012 | 9 | |
Ottobre | Luglio 2012 | Novembre 2012 | 4 | Aprile 2012 | Novembre 2012 | 7 | |
Novembre | Luglio 2012 | Dicembre 2012 | 5 | Aprile 2012 | Dicembre 2012 | 8 | |
Dicembre | Luglio 2012 | Gennaio 2013 | 6 | Aprile 2012 | Gennaio 2013 | 9 |
Pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi | |||
Requisiti maturati entro | Uscita con attuali finestre | Uscita con nuovo sistema | Mesi in più |
Lavoratori dipendenti | |||
Gennaio 2011 | Lug. 2011* | Feb. 2012 | 7 |
Febbraio 2011 | Lug. 2011* | Mar. 2012 | 8 |
Marzo 2011 | Lug. 2011* | Apr. 2012 | 9 |
Aprile 2011 | Ott. 2011* | Mag. 2012 | 7 |
Maggio 2011 | Ott. 2011* | Giu. 2012 | 8 |
Giugno 2011 | Ott. 2011* | Lug. 2012 | 9 |
Luglio 2011 | Gen. 2012 | Ago. 2012 | 7 |
Agosto 2011 | Gen. 2012 | Set. 2012 | 8 |
Settembre 2011 | Gen. 2012 | Ott. 2012 | 9 |
Ottobre 2011 | Apr. 2012 | Nov. 2012 | 7 |
Novembre 2011 | Apr. 2012 | Dic. 2012 | 8 |
Dicembre 2011 | Apr. 2012 | Gen. 2013 | 9 |
*La finestra si apre solo se la lavoratrice o il lavoratore hanno almeno 57 anni di età compiuti entro la fine del mese precedente all’apertura della finestra stessa.
Deroghe all’applicazione delle nuove finestre di accesso.
Continua ad applicarsi la precedente normativa per l’accesso ai trattamenti pensionistici per:
11. I lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
12. i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta (autisti di mezzi pubblici, piloti).
13. i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari:
1• collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno (quindi non i lavoratori in mobilità nelle altre aree del centro-nord) in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa,
2• collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda),
1
2• titolari, alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (che sono per intenderci il settore del credito, delle assicurazioni, ecc.).
La deroga relativa al preavviso appare poco comprensibile, visto che il preavviso in genere varia da 15 giorni a sei mesi. Dovendo il preavviso essere in corso alla data del 30 giugno è del tutto evidente che tutti i lavoratori in tale condizione avrebbero comunque maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010.
Non si capisce, inoltre, che cosa succede in caso di preavviso non in corso alla data del 30 giugno, ma dato successivamente. Se, come tutti affermiamo, restano ferme le precedenti finestre per chi matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010, questa deroga appare superflua. Cercheremo di approfondire meglio la questione e di capire se questa deroga abbia o meno un senso.
È da rilevare che anche per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità è stato fatto un gran pasticcio: per la mobilità ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del mezzogiorno, mentre per la prima volta si inserisce la mobilità lunga nel conteggio dei 10.000 beneficiari. Ricordiamo che la mobilità lunga è sempre stata esclusa comunque dall’applicazione delle finestre di accesso. È del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria. Il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all’attuale crisi economica. Di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo senza alcun sostegno economico e senza pensione.
Per quanto riguarda poi il computo dei 10.000 lavoratori, il monitoraggio è affidato all’INPS. Anche in questo caso, come già fatto in precedenza, l’Istituto per verificare la capienza ed il diritto all’applicazione delle finestre di accesso precedenti prenderà in considerazione, non la data di presentazione della domanda di pensione, ma la data della cessazione dal lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario). È da rilevare che non vi è nel decreto alcuna salvaguardia per coloro che sono autorizzati o stanno versando i contributi volontari e ciò appare di estrema gravità.
Alla luce di tutto ciò, come SLC-CGIL non solo invitiamo i lavoratori alla mobilitazione già a partire dallo sciopero generale del 25 Giugno e del 2 luglio contro il decreto e le tante ingiustizie che porta con sé (tagli al welfare, agli enti locali, alla scuola, all’università, ecc.)
ma chiederemo a tutte le aziende con cui sono stati sottoscritti accordi di mobilità incontri urgenti al fine di salvaguardare il diritto al reddito di tutte le lavoratrici e lavoratori del settore, che non possono pagare due volte colpe non loro.
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