05/07/2011
L'INPS ha finalmente varato la circolare n° 90 che illustra la norma della legge 122/10 che salvaguarda 10mila lavoratori collocati in mobilità, in mobilità lunga in base ad accordi sottoscritti entro il 30 aprile 2010 ovvero beneficiari al 31 maggio 2010 delle provvidenze per gli esodi concordate nei settori del credito e delle assicurazioni dall'allungamento dei requisiti per l'accesso alla pensione.
La circolare non aggiunge molto a quanto la legge già prescrive, in particolare conferma che si procederà ad un'unica graduatoria, subordinata, nel caso dei lavoratori in mobilità e in mobilità lunga, alla verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione, mentre tale incombenza non trova luogo per i beneficiari degli esodi, perché verificate già al momento del conferimento dell'assegno. Se ne potrebbe dedurre il rischio che nella composizione della lista saranno maggiormente presenti questi ultimi lavoratori, anche se da parte dell'Inps ci si assicura, informalmente, che non dovrebbero verificarsi nell'anno in corso casi di eccesso di domande rispetto al numero definito in legge. Resta naturalmente il problema per gli anni successivi, e quindi continua la nostra iniziativa affinché nessuno di quanti fossero stati collocati in mobilità con la prospettiva di raggiungere così l'età pensionabile rimanga senza reddito.
A tale proposito, si ricorda che in sede dell'intesa sulle 'emergenze sociali' dello scorso ottobre tutte le parti, datoriali e sindacali, avevano convenuto sulla necessità di garantire la copertura a tutti i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2010.
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24/06/2011
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila).
Con circolare n. 126 del 24 settembre 2010 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 12, comma 5 della legge n. 122 del 2010 (allegato 1).
L’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità.
Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione.
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 23 giugno 2011, prot. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione.
1. Lavoratori in mobilità ordinaria
La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria.
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.
Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento (circolare n. 126 punto 1.3).
2. Lavoratori in mobilità lunga
La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006.
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:
- che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.
3. Lavoratori in esodo
La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.
4. Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari
Il comma 6 dell’art 12 della legge 122/2010 ha, tra l’altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa.
La cessazione si riferisce ovviamente all’attività di lavoro svolto presso l’azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo.
Si sottolinea che la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, l’inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle sedi del perfezionamento, all’interno dei periodi di mobilità ordinaria e lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori.
Per i lavoratori di cui al punto 3, l’inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall’esodo è stato verificato all’atto della liquidazione della prestazione straordinaria.
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.
5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari
Il comma 6 dell’art. 12 della citata legge 122/2010 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78.
Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all’atto della presentazione della domanda di pensione.
Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.
Resta inteso che la certificazione non esonera l’interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.
Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze.
6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della salvaguardia della decorrenza
Con successivo messaggio sarà illustrata la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.
7. Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito
Il comma 5 bis (introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo".
Tale intervento non determina ope legis un diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Definizione delle domande di pensione giacenti.
Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l’esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga di cui all’articolo 12, comma 6 legge n. 122/2010 deve essere sospeso in attesa dell’accertamento del diritto alla deroga in questione.
Le Sedi avranno cura di costituire apposita evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d’ufficio all’esito del procedimento di cui al precedente punto 4.
Di tali circostanze devono essere resi edotti gli interessati.
Resta fermo che l’esito positivo del procedimento di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente)
Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di imminente pubblicazione.
Il Direttore Generale
Nori
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