29 ottobre, 2008

Osservazioni giuridiche e sindacali su ipotesi nuovo regolamento aziendale Telecom Italia in relazione a maggiorazioni straordinari/supplementare

Premesso che:

1) In data 9 ottobre (con eventuale effetto dai primi giorni di novembre 2008) l’azienda Telecom Italia ci ha comunicato le nuove disposizioni aziendali, così come scritte nel regolamento, in relazione a lavoro straordinario e supplementare. Il Regolamento reciterebbe: “in relazione alle previsioni contrattuali relative all’orario di lavoro su base settimanale, il compenso per lavoro supplementare o straordinario sarà corrisposto solo dopo che il lavoratore avrà garantito un’effettiva prestazione lavorativa pari al citato orario settimanale di lavoro”.

2) A maggior chiarimento l’azienda ha specificato che “potrebbero non valere ai fini del raggiungimento di predetto orario settimanale, oltre quale riconoscere le prestazioni come lavoro straordinario o supplementare, le assenze per ferie, malattia e permessi retribuiti, con esclusioni di quelli garantiti per legge (maternità, ecc.)”. La motivazione adottata dall’azienda in forma orale, per giustificare tale nuova interpretazione, è relativa al corretto ricorso alle agevolazioni fiscali di cui al decreto 93/08 (detassazione degli straordinari).


E’ utile ricordare che:

1) Gli accordi collettivi aziendali in essere da anni stabiliscono (da ultimo ribadito anche nell’accordo collettivo di 2° livello del maggio 2008) che “la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 38 ore e 10 minuti” e che il CCNL delle TLC in vigore stabilisce che l’orario normale si articola in 5 o 6 giorni. Per tanto vi è una implicita indicazione dell’orario giornaliero da prendere a riferimento. A ciò si aggiunga l’esistenza riconosciuta di un orario base giornaliero e di uno specifico regime orario in turno come da CCNL (prevedendo addirittura formalizzazione tramite comunicazione alle RSU e OO.SS., oltre che nella definizione del contratto di lavoro individuale, sia per i full time che per i lavoratori part-time).

2) Nella determinazione dell’orario aziendale in 38 ore e 10 contribuiscono riduzioni di orario e festività precedentemente riconosciute e che non sarebbe giuridicamente accettabile una “discriminazione” tra permessi e riduzioni a diverso titolo e diversa funzione, contribuendo tutti a “saturare” l’orario normale di lavoro.



3) Il Dlgs. 66 a cui l’azienda rimanderebbe risale al 2003, mentre nel frattempo sono intervenuti i rinnovi del CCNL delle imprese di TLC (Dicembre 2005) nonché i rinnovi del 2° livello di contrattazione (2003 e 2008). Cioè si tratterebbe di introdurre uno squilibrio contrattuale dopo 5 e più anni di prassi e norme riconosciute tra le parti.

4) Il Dlgs.66/03 definisce il lavoro straordinario come “il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, così come definito dall’art.3” (art. 1, comma 2 lettera b). L’articolo 3 stabilisce che (comma 2) “i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore (rispetto a 40 ore settimanali di orario normale di lavoro art. 3 comma 1 ndr) …”. L’articolo 4 indica nei contratti collettivi la fonte per stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro” (comma 1). L’articolo 5 rinvia ai contratti collettivi esclusivamente per “la regolamentazione delle eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario”.

5) Il CCNL delle TLC non specifica, all’art. 30 (rubrica Lavoro supplementare/straordinario, alinea 10), se l’orario lavorativo, che costituisce la base per il computo del successivo eventuale lavoro supplementare o straordinario, debba essere valutato al lordo o al netto delle assenze. E’ proprio per questo che deve trovare applicazione il canone interpretativo dell’art. 1362 c.c., secondo il quale il significato dell’accordo contrattuale va interpretato e stabilito alla luce del comportamento delle parti, in quanto rivelatore della loro effettiva volontà. Basterebbe allora dimostrare che ai lavoratori Telecom, in passato, sono stati pagati compensi di lavoro supplementare e/o straordinario computando la durata “normale” dell’orario di lavoro settimanale al lordo delle assenze. Se questa è stata la prassi, essa vale come interpretazione del contratto da cui non ci si può più unilateralmente distaccare. Oppure, secondo una diversa configurazione, essa vale come una integrazione del contratto, avente valore cogente perché ormai consolidata, trattandosi di offerta contrattuale migliorativa accettata dai lavoratori. Ricordiamo che in Telecom Italia e nelle aziende del settore la prassi prevede che le giornate di ferie, di malattia, per permessi concorrono, ai fini contrattuali, a determinare il raggiungimento dell’orario settimanale (nel caso specifico sono sempre state riconosciute come ricomprese nelle 38 ore e 10 minuti, o meno se lavoratori part-time). Per tanto oltre tale orario settimanale, così computato, è finora stata riconosciuta la maggiorazione per prestazioni straordinarie/supplementari.

6) I permessi retribuiti e non ai sensi di legge che prevedono regolare versamento previdenziale concorrono all’orario di lavoro anche ai fini fiscali, come ribadito più volte dall’INPS e dalla Corte di Cassazione (principi contenuti per esempio nelle sentenza n. 12778 del 2/9/2003 e n. 14846 del 4/10/03). Gli accordi di secondo livello in essere in Telecom Italia inoltre (per quanto riguarda a titolo esemplificativo
7) recupero post flessibilità tempestiva, turni mamma e papà, permessi esame, ecc.) prevedono recuperi delle prestazioni su basi plurimensili, semestrali e annuali e per tanto, fino a scadenza dei termini entro cui tali flessibilità/permessi vanno recuperati (in alcuni casi in accordo gestionale con i propri superiori, con tutto ciò che questo comporta in termini di verifica puntale), essi concorrono teoricamente a completare l’orario di lavoro contrattuale e quindi valgono ai fini del riconoscimento del lavoro supplementare e straordinario (ovviamente non nel caso che, per esempio per i permessi esame, terminato l’anno non venissero recuperati).


8) La circolare n. 49/2008 dell’Agenzia delle Entrare in relazione a “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 – Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro – Chiarimenti”, rinvia esplicitamente agli articoli 1 e 3 e non ad altri.

9) La circolare n. 59/2008 del 22 ottobre 2008 riconosce allo straordinario pagato in maniera forfettizzata la possibilità di essere tassato in maniera agevolata, indipendentemente dalla prestazione offerta rispetto al superamento dell’orario di lavoro effettivamente svolto. Per analogia giuridica essendo la forfetizzazione una scelta delle parti (rispetto all’eventuale


10) maggiorazione in percentuale fissa), non sarebbe possibile una discriminazione basata esclusivamente sulla scelta di come retribuire le prestazioni specifiche.


11) Il CCNL delle TLC prevede espressamente (art. 26 comma 2) che “previo esame con la RSU, la direzione aziendale stabilisce l’articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell’orario settimanale contrattuale (…). Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e funzionalità del servizio (…) e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro (quali l’avvio di nuove unità produttive, l’immissione sul mercato di prodotti e servizi ad alta tecnologia, …) l’azienda può stabilire diverse modalità della collocazione della prestazione (…). Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 30 (lavoro supplementare e straordinario)”. Cioè esiste uno specifico istituto contrattuale (cd flessibilità tempestiva) che riconosce, in caso di variazione della collocazione ordinaria giornaliera e ai fini della continuità del servizio una specifica maggiorazione calcolata come per le maggiorazioni di straordinario/supplementare. Cioè la continuità del servizio a fronte di motivi specifici è garantita proprio riconoscendo un di più. La differenza con lo straordinario è quindi specificatamente connesse a causali diverse, come da legge e CCNL, mentre è pacifico il caso di superamento dell’orario giornaliero normale.

12) Il CCNL delle TLC prevede il divieto per i lavoratori di trattenersi sul posto di lavoro oltre l’orario normale (così come comunicato ai sensi art. 26 CCNL) se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto dall’azienda (art. 30 comma 8). In questo caso il non riconoscimento delle ore di straordinario nella giornata specifica (che ricordiamo avviene sempre previa autorizzazione del superiore) comporta l’obbligo per il lavoratore ad abbandonare tempestivamente i locali aziendali e comunque a interrompere l’attività in corso.

13) A conferma del punto sopra indicato, il CCNL delle TLC indica chiaramente quali siano i lavoratori addetti a turni avvicendati e che solo per questi persiste l’obbligo di non abbandonare il posto di lavoro sino a sostituzione con il lavoratore del turno subentrante. Ogni prolungamento dell’orario è retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario (art. 26 comma 6).

14) Il sistema previdenziale attuale basato sul calcolo contributivo prevede “versamenti proporzionali al lavoro svolto, secondo gli importi di legge ordinaria e speciali”, prevedendo un diverso trattamento per le ore prestate in straordinario. Poiché le giornate di malattia, ferie, permessi a vario titolo, ecc. prevedono già il corrispettivo versamento previdenziale, si creerebbe una discrasia nei versamenti previdenziali per i lavoratori che (avendo avuto versati a vario titolo contributi per le ore “coperte” da malattia, ecc.,) si potrebbero non troverebbe versamenti previdenziali completi per le ore di lavoro (previdenzialmente eccedenti le 38 e 10) effettivamente prestate.

15) Noti sarebbe infine i risvolti in ambito assicurativo obbligatorio oltre che verso terzi, in relazione ai principi di cui al punto sopra.


Per tanto riteniamo che la malattia, le ferie, i permessi riconosciuti ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva, contribuiscano a determinare l’orario di lavoro settimanale e giornaliero e che qualsivoglia prestazione erogata oltre i detti termini - così computati - preveda l’obbligo di riconoscere la maggiorazione contrattuale. Del resto tali prestazioni sono autorizzate dal superiore, in forza delle esigenze aziendali per gli effetti disciplinati dal CCNL e dagli accordi di 2° livello.
Ricordiamo infine che tanto l’ora di lavoro quanto la maggiorazione data a titolo di straordinario o supplementare sarà poi, come specifica dall’Agenzia dell’entrate, fiscalmente agevolata con tassazione separata del 10%.



A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DI SLC-CGIL
E DELLA CONSULTA GIURIDICA CGIL NAZIONALE

21 ottobre, 2008

Da genitore e cittadino ho deciso di preoccuparmene.


[...] «Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. E allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A ’quelle’ scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi, ve l’ho già detto; rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico! Quest’ultimo è il metodo più pericoloso, la fase più pericolosa di tutta l’operazione [...].Questo dunque è il punto, è il punto più pericoloso del metodo. Denaro di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti, di tutti i credenti nelle diverse religioni, di tutti gli appartenenti ai diversi partiti, che invece viene destinato ad alimentare le scuole di una sola religione, di una sola setta, di un solo partito». [...]

Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN),
Roma 11 febbraio 1950.

17 ottobre, 2008

Scalarini alla Cisl

DAL BLOG DI BRUNO UGOLINI

Chissà se qualcuno si ricorda di Giuseppe Scalarini, il disegnatore satirico mantovano già fondatore del settimanale “Merlin Cocai”, poi all’”Avanti!” con la sua vignetta quotidiana. Processato quattro volte per gli sberleffi contro i padroni del vapore e i caporioni fascisti, aggredito e pestato a sangue a Milano, finito in un campo di concentramento e morto nel 1948.

Ho pensato a lui guardando la prima pagina di “Conquiste del lavoro” il quotidiano della Cisl. Mostra una grande vignetta “alla Scalarini”. I tempi però cambiano, il mondo va alla rovescia e così può capitare che i giornali sindacali irridano non al signor Alberto Bombassei, ma al segretario della Cgil Guglielmo Epifani. La vignetta mostra, infatti, il dirigente sindacale aggrappato a un tavolo con gli occhi fuori dalle orbite e i goccioloni di sudore che escono da tutti i pori.

Proviamo a pensare che cosa potrebbe succedere se “Rassegna sindacale”, la rivista della Cgil oggi diretta da Paolo Serventi Longhi, pubblicasse in prima pagina una vignetta su Raffaele Bonanni. Magari in ginocchio su uno strato di sale mentre la Marcegaglia gli terge le lacrime. Immaginiamo gli editoriali di un qualche vicedirettore del “Corriere della sera” che dopo aver storpiato il nome di Epifani accumunandolo con quello di Cremaschi, come insegnano a fare nelle più esigenti scuole di satira scritta, potrebbe sfornare capoversi sulle violenze di Corso d’Italia.

C’è un libro di Aris Accornero che s’intitola “Dalla rissa al dialogo”. Parlava degli anni 50 e di quanto fossero deboli e divisi allora i sindacati. Anche se nessuno pubblicava su organi sindacali, credo, vignette su Di Vittorio, Foa, Lama o Trentin. Oggi qualcuno potrebbe però scrivere “Dal dialogo alla rissa”. Fatto sta che quelle vignette, quei giochi di parole, possono avere l‘effetto di una bomba calata nei luoghi di lavoro, dove per il sindacato si suda e si sperperano energie. Possibile che non si debba levare una qualche voce di buona volontà?

"I LAVORATORI CAPISCONO MOLTO DI PIU' DI QUELLO CHE CREDONO ALCUNI SINDACALISTI PAGGI DEL POTENTE DI TURNO"

13 ottobre, 2008

NO A GRAVE ATTACCO A DIRITTI E SALARIO LAVORATORI TELECOM

Nella giornata del 9 Ottobre, l’azienda Telecom Italia ha comunicato alle Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL l’interpretazione genuina che dal 1 Novembre verrà data in relazione alle norme su prestazioni straordinarie e supplementari.
Il regolamento aziendale recita: “in relazione alle previsioni contrattuali relative all’orario di lavoro su base settimanale, il compenso per lavoro supplementare o straordinario sarà corrisposto solo dopo che il lavoratore avrà garantito un’effettiva prestazione lavorativa pari al citato orario settimanale di lavoro”.
Per l’azienda si intende (con effetti dal 1 Novembre) che, se durante la settimana un lavoratore avrà preso un giorno di ferie o di malattia, dovrà prima fare 38 ore e 10 min. (o quanto previsto se part-time) di effettivo lavoro, retribuito in via ordinaria, e solo dopo vedersi riconosciute - per le eventuali ore prestate in più - le maggiorazioni economiche per lavoro supplementare o straordinario.
Motivo di tale cambiamento, a detta dell’azienda, sarebbe il decreto n. 93/08 che ha defiscalizzato parte degli oneri fiscali sullo straordinario.
Come Segreterie Nazionali riteniamo tale scelta aziendale un attacco gravissimo e senza precedenti ai diritti fondamentali e al salario dei lavoratori di Telecom, violando tanto il CCNL quanto gli accordi aziendali (da ultimo l’accordo integrativo di 2° livello siglato a maggio del 2008) e soprattutto le prassi consolidate in azienda già da diversi anni.
In particolare gli accordi Collettivi e il CCNL parlano ai soli fini contrattuali di “una durata massima normale dell’orario di lavoro…” e non di effettiva prestazione di lavoro (art. 26 comma 1) e di lavoro straordinario come “quello compiuto oltre l’orario normale settimanale di lavoro” (art. 30 comma 1). Mentre per le prestazioni supplementari, queste sono definite come “le prestazioni eccedenti la normale durata dell’orario di lavoro settimanale applicato in azienda” (art. 30 comma 2).
Del resto sino ad oggi (quindi a 5 anni dal dlgs. 66/03, a 3 anni dal rinnovo del CCNL e a 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto) l’azienda ha riconosciuto ai lavoratori che eccedevano il normale orario di lavoro – indipendentemente se nella settimana avessero o meno preso giorni di malattia o ferie – le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Questo anche al fine di garantire l’efficienza aziendale, la continuità e qualità del servizio (andrebbero infatti approfonditi anche gli eventuali effetti di tale nuova interpretazione in relazione all’obbligo di permanenza in azienda per i lavoratori non inseriti in turni avvicendati, nonché in relazione agli aspetti previdenziali e assicurativi connessi)

L’obiettivo dell’azienda è quanto mai evidente:

1) spingere i lavoratori a mettersi in malattia il meno possibile, in barba alla salute dei dipendenti e al diritto – di fatto – di avere la malattia retribuita (pena una decurtazione sostanziale della retribuzione netta a fine mese);
2) far “pagare” al lavoratore l’eventuale giornata di malattia (giornata che di fatto il lavoratore dovrà recuperare prima di potersi vedere riconosciute le maggiorazioni per straordinario o per supplementare);
3) penalizzare i lavoratori che non prenderanno le ferie tutte insieme;
4) colpire le retribuzioni di migliaia di lavoratori, in un momento per di più in cui tutti dicono esserci una grave questione salariale e che occorre aumentare gli stipendi dei dipendenti;
5) un notevole risparmio da parte dell’azienda in contraddizione addirittura di una legge creata per salvaguardare il salario dei lavoratori.


Per queste ragioni, come Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL diffidiamo l’azienda dal procedere, la invitiamo a continuare nella prassi che per anni è stata seguita e che, insieme alle disposizioni contrattuali, ha oramai consolidato un diritto universale, conquistato dai lavoratori e dal Sindacato grazie ad anni di battaglie.

Invitiamo da subito le RSU e le strutture sindacali territoriali alla massima sensibilizzazione dei lavoratori di Telecom Italia, in vista – qualora l’azienda non cambi la propria posizione – di una più ampia e generale mobilitazione.



Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UI

08 ottobre, 2008

SLC NAZIONALE; Appunto ad uso esplicativo - Crisi dei Mercati finanziari

L’attuale turbolenza nei mercati finanziari desta molteplici preoccupazioni tra i lavoratori che hanno aderito al piano previdenziale del Fondo Pensione Telemaco e le comunicazioni pur presenti nel sito ufficiale del Fondo possono soffrire di scarsa chiarezza a causa dei forti limiti imposti dalla attuale normativa.
E’ evidente che
 la composizione dei portafogli, con preponderanza di titoli obbligazionari governativi, e i limiti alla detenzione di titoli azionari di una unica azienda o gruppo;
 l’assenza di titoli obbligazionari “corporate” emessi da istituzioni bancarie o finanziarie;
 la politica attiva di diversificazione che fissa rigidi limiti di concentrazione geografica o settoriale;
 la copertura del rischio di cambio;
 il divieto di operare in mercati non regolamentati ;
 l’assenza di operatività sui mercati dei c.d. paesi emergenti;
 il divieto di operazioni allo scoperto ben prima del varo di tale norma;
sono frutto di politiche tendenti a tutelare il patrimonio del Fondo a fronte di default e a diluire i fattori di rischio.


A questo va aggiunto che
- Il Fondo attua costantemente il monitoraggio dei portafogli;
- È stato istituito un apposito comitato del CDA che esamina le operatività dei gestori;
- Dal mese di settembre sono stati alienati gli asset riferiti al Giappone;
- Negli ormai numerosi default che hanno caratterizzato il 2008 il grado di esposizione è pari a 0;
ciò non toglie che l’attuale grave crisi per le sue caratteristiche incide necessariamente sulle performance del Fondo.
La volatilità dei mercati azionari incide sull’andamento dei comparti di investimento proporzionalmente al grado di rischio scelto dall’associato. Praticamente 0 nel comparto garantito ed in quello obbligazionario (blue), dal 20% in su per gli altri comparti.
Va aggiunto inoltre che l’attuale crisi è crisi di liquidità e fiducia ed è risaputo che in un mercato illiquido soffrono di più i titoli “buoni” non fosse altro perché sono gli unici che trovano compratori.
In tale contesto gli investimenti non speculativi, che si concentrano sui titoli con i migliori fondamentali, hanno un maggior grado di ripercussione. E’ pur vero che hanno anche un superiore grado di reattività a fronte di un cambio di tendenza.
E’ bene dunque ricordare sempre che il risparmio previdenziale si colloca in un arco temporale medio lungo in cui la volatilità viene ricondotta in trend compatibili con le attese previdenziali; che la vicinanza al pensionamento, e quindi al ridimensionamento dell’arco temporale, deve essere accompagnata da scelte più prudenti da parte dell’associato.
Dunque il vero rischio da monitorare ed evitare è il massivo coinvolgimento in fallimenti che fanno uscire il titolo posseduto dalla valorizzazione del portafoglio. La politica di diversificazione e di limitazione degli investimenti attuata dal fondo risponde a questa logica e fino ad ora ha risposto pienamente alle attese.

DICHIARAZIONE UFFICIALE FONDO TELEMACO

Il Fondo Telemaco continua costantemente la normale rigorosa attività di monitoraggio dei portafogli.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato vita ad un Comitato Tecnico che ha tra i suoi compiti anche quello di tenere sotto stretta osservazione l’operatività dei gestori finanziari, al fine di tutelare il Patrimonio del Fondo Telemaco nelle modalità previste dalle normative vigenti.
Di fronte all’attuale turbolenza dei mercati finanziari va tenuto, nel dovuto conto, che i diversi comparti d’investimento sono esposti in modo differenziato al rischio connesso ai mercati azionari e che in questo momento il Fondo esclude la presenza di titoli obbligazionari Corporate emessi da società finanziarie.
A titolo di esempio, il comparto a maggiore presenza e capitalizzazione, il Green Prudente, al 30.09.08, aveva un portafoglio composto per il 75% di obbligazioni governative e corporate non finanziarie che, composto con la liquidità, espone al rischio sui mercati azionari, sia Europei che Usa, nel limite del 22,9% del patrimonio.

04 ottobre, 2008

Dequalificazione per trasferimento da impiegata ad addetta al «call center»


Con sentenza del 29 settembre 2008, n. 24293 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha disposto che il trasferimento di una impiegata dalla sua mansione a quella di addetta di «call center « configura una dequalificazione professionale.
Per la Cassazione vale il principio che le mansioni di destinazione, nel caso specifico addetta di «call center«, devono consentire «l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni, perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto».
Dunque in base a quanto sopraesposto per la Cassazione, anche a parità di CCNL, i dipendenti non possono essere trasferiti nei call center se prima svolgevano mansioni con maggiori occasioni di crescita professionale.

Fatto e diritto
Una dipendente Telecom con mansioni di impiegata amministrativa era stata trasferita al «call center» come centralinista del 187.
Allora la dipendente si era rivolta al Tribunale che le aveva respinto una serie di domande dalla stessa proposte per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della intervenuta modifica in pejus delle sue mansioni, il suo diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedenti, la condanna della società predetta a risarcirle il danno alla professionalità e all'immagine professionale subito, la condanna della stessa a risarcirle il danno biologico provocato dall'illegittimo trasferimento ed applicazione al servizio 187, il danno morale e quello esistenziale, oltre al pagamento di alcuni elementi retributivi e l'accertamento del suo diritto ad una qualifica superiore, con le connesse differenze retributive.
L’azienda si era giustificata affermando che in alternativa al licenziamento l’unica possibilità per mantenerla in servizio era quella della dequalificazione.
Allora la dipendente aveva fatto ricorso al Tribunale che invece le aveva respinto la domanda di reintegrazione nelle mansioni precedenti e negato anche il risarcimento del danno esistenziale, biologico e morale.
La Corte d’Appello invece ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l'illegittimità del comportamento denunciato e il diritto della dipendente nei confronti della società (Telecom) ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre ad esse equivalenti e ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori motivi di appello.

La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione la Corte d’Appello ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi «in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente...».
Dunque la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la Telecom Italia s.p.a. a rimborsare le varie spese giudiziali in quanto per la stessa vale il principio che le mansioni di destinazione, nel caso specifico addetta di «call center«, devono consentire «l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni, perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto».
Dunque in base a quanto sopraesposto per la Cassazione, anche a parità di CCNL, i dipendenti non possono essere trasferiti nei call center se prima svolgevano mansioni con maggiori occasioni di crescita professionale.

SE QUALCUNO FOSSE INTERESSATO ALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA LE TROVATE QUI